SalvaPedoni

salva pedoni 01

Sono circa 600 i pedoni uccisi in Italia ogni anno e nella maggior parte dei casi mentre attraversano la strada. Le cause degli incidenti sono molteplici e non sempre imputabili solamente all’alta velocità dei veicoli ma anche alla distrazione, alla non perfetta visibilità, alla guida in stato di alterazione, ecc.

Per questo motivo abbiamo deciso di avviare una campagna denominata #SalvaPedoni consapevoli che un comportamento scorretto da parte dei veicoli non è mai accettabile ma tra un fatto di principio e una protezione personale, optiamo per la seconda.

Frequente è inoltre la scellerata scelta di alcuni comuni di posizionare le fermate dei mezzi pubblici ESATTAMENTE davanti ai passaggi pedonali ingenerando non poca confusione negli automobilisti specialmente quando il pedone decide improvvisamente di attraversare la strada. In questo caso non c’è limite di velocità o rispetto del Codice della Strada che tenga.

Ecco le semplici regole

  • Prima di attraversare sul passaggio pedonale accertati che tutti i veicoli che sopraggiungono:
    • ti abbiano visto
    • abbiano capito la tua intenzione di attraversare la strada
    • abbiano il tempo sufficiente per fermarsi in sicurezza.
  • Segnala con la mano estesa che stai per attraversare.
  • Ripeti l’operazione anche nell’altra corsia

Per la comunicazione ai bambini, spesso vittime di incidenti, abbiamo chiesto al fumettista Mattia Zen un suo progetto grafico:

sicurezza_pedoni_bambini

Riportiamo di seguito e per comodità un estratto dell’articolo  190 ( Comportamento dei pedoni) e dell’articolo 191 (Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni) del “Nuovo codice della strada”, decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni.

Art. 190

  1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
  2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
  3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
  4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
  5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
  6. È vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate. […]

Art. 191

1. Quando il traffico non e’ regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca,o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.

Riportiamo inoltre l’autorevole nota di Altalex:

Art. 2054, comma 1, c.c. e responsabilità del conducente

La ratio dell’art. 2054, comma 1, c.c., richiede che il conducente del veicolo abbia un comportamento oculato e prudente, fino ai limiti estremi della diligenza.

La prova liberatoria da parte del conducente, di cui all’art. 2054, c. 1, c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioé dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza (Cass. 2.12.1986, n. 7113; Cass. 16 giugno 1993, n. 6707). In particolare se il pedone pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell’art. 2054 c. c., va ritenuto esente da colpa, ove dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare una idonea manovra di fortuna. Quindi la responsabilità del conducente coinvolto nell’investimento d’un pedone, pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa, non solo quando l’investitore abbia fornito la prova d’aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non v’era da parte sua una reale possibilità di evitare l’incidente; tale situazione ricorre allorché il pedone compia l’attraversamento della strada immettendovisi cosi repentinamente da costituire un ostacolo improvviso ed inevitabile si da non consentire al conducente di evitarne l’investimento (Cass. 27 aprile 1990, n. 3554).